Denuncia scudo fiscale
Autore: Giommaria Uggias; Niccolò Rinaldi; Luigi De Magistris (ALDE)
Oggetto: Denuncia scudo fiscale
Testo: La normativa italiana nota come "scudo fiscale"(art. 13 bis D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009) prevede l'istituzione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dal territorio dello Stato Italiano. La legalizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali (detenute almeno al 31 dicembre 2008 o rimpatriate e regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010) è consentita mediante il pagamento di una somma pari al 5% e garantisce l´anonimato ai soggetti interessati. Le attività oggetto di sanatoria sono somme di denaro; azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da titoli; titoli obbligazionari; certificati di massa; quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo a prescindere dalla residenza del soggetto emittente; immobili; quote di diritti reali multiproprietà; oggetti preziosi e opere d’arte. I soggetti interessati hanno attività fuori dal territorio italiano, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, nonché cittadini emigrati e cancellati dall’anagrafe della popolazione italiana che possano dimostrare la propria residenza nel territorio dello Stato durante il 2009 o il 2010 e non obbligatoriamente per i periodi precedenti. Il provvedimento garantisce l'anonimato del contribuente e, rispetto alla sanatoria presentata in altri Paesi, assicura il vantaggio economico di una minore imposizione fiscale e, soprattutto, cancella le sanzioni penali e in particolare la legge in questione ha introdotto una sanatoria dei reati fiscali e societari. Tale normativa è stata oggetto di denuncia presentata dinanzi alla Commissione europea in data 11 novembre 2009. Considerando l’urgenza dell’avvio del procedimento volto a verificare la compatibilità dello "scudo fiscale" con il diritto comunitario, essendo gli effetti di tale normativa in corso ed apparendo indispensabile che gli operatori economici, che ne sono destinatari, possano operare oculatamente la loro scelta nel pieno rispetto del diritto comunitario; si chiede alla Commissione se ritenga necessario:
1) avviare, nei confronti della Repubblica Italiana, un procedimento di verifica avente ad oggetto la compatibilità dello “scudo fiscale” con il diritto comunitario;
2) accertata la violazione del diritto comunitario sotto tutti o taluno fra detti profili, promuovere nei confronti della Repubblica Italiana una procedura di infrazione (art. 258 TFUE) volta a richiedere l’abrogazione della normativa in esame o una sua modifica atta a garantirne la compatibilità.
