In data 11 gennaio 2012 il Tribunale dei Minori di Firenze ha accolto l'istanza avanzata dal Sig. Paeplow, cittadino tedesco, circa il rimpatrio immediato in Germania della figlia minore, per ingiunzione dello Jugendamt, senza che alla madre, cittadina italiana, venisse data alcuna possibilità di contradditorio.
Nonostante il Tribunale abbia recentemente decretato la sospensione di tale ordine per consentire alla bambina di terminare l'anno scolastico in Italia, si evidenzia il persistere dello stato di malessere sofferto dal minore, conseguente alla notifica di rimpatrio. Alla luce di ciò,
- non crede la Commissione che il reiterarsi di episodi simili e i dubbi espressi da molti cittadini europei circa il carattere iniquo e l'effettiva capacità di tutela del minore delle procedure impiegate dallo Jugendamt richiedano un'iniziativa differente e più incisiva da parte della Commissione, volta ad assicurare che il diritto di famiglia, che si riconosce essere di competenza nazionale, non presenti elementi in alcun modo contrastanti con la tutela del minore, a norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà?
- non crede la Commissione che la pratica di rimpatriare il minore senza prima averlo ascoltato possa essere in contrasto con l'art. 11 del reg. CE 27 novembre 2003 n. 2201/2203 che prevede che “nell’applicare gli art. 12 e 13 della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità"?
- può la Commissione illustrare quali sono stati i progressi normativi fatti nella creazione di uno spazio giudiziario comune in materia di diritto di famiglia, così come sostenuto nelle interrogazioni E-5589/09 e H-0222/10?

Interrogazioni presentate

