In tempi di austerità e di tagli di costi pubblici non sostenibili è curioso che non si discuta su una particolare potestà impositiva, quella del Diritto Annuale dovuto alle Camere di Commercio, che grava sulle imprese italiane per almeno un miliardo di Euro all’anno (dati ISTAT), nella misura compresa tra un minimo di €88,00 ad un massimo di €48.000,00 (ma fino al 2007 è stato anche quasi doppio). Una potestà impositiva a cui non corrisponde un vero controllo parlamentare o di altro organo rappresentativo, come richiederebbe il principio “no taxation without representation”, e dove lo stesso rispetto della riserva di legge in materia tributaria appare dubbio.
Per legge e giurisprudenza il diritto annuale è a tutti gli effetti un “tributo”, con competenza del giudice tributario nel caso di controversie. Si sostiene che il Diritto Annuale non sarebbe riconducibile all’autonomia impositiva delle Camere di Commercio e che a loro ne sarebbe solo attribuita la riscossione della prestazione patrimoniale. Ma questa asserzione – sorta di excusatio non petita - non resiste davanti alla semplice contro-osservazione (a cui neanche dirigenti del mondo camerale con responsabilità in materia mi hanno saputo dare risposta) che:
1. Vi è già un’esplicita deroga alla riserva di legge per l’imposizione tributaria e previsione di potestà impositiva ”per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le Camere di Commercio (...) possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento". Non è questione di lana caprina: chi giudica se le iniziative rispondono allo scopo? E se il cofinanziamento totale è di mille Euro, la Camera può aumentare i Diritti del 20%? Chi ha potestà di controllo? Nessuno temo, poiché non esiste un proprio perché stiamo nel campo dell’autonomia impositiva che si voleva negare.
Si fa riferimento genericamente ed impropriamente alla rappresentanza delle associazioni di categoria presenti negli organi camerali (Giunta e Consiglio). Ma è una “rappresentanza” non disciplinata dalla legge poiché la platea dei soggetti obbligati (le imprese registrate) non corrisponde in nessun modo ad un corpo elettorale. Inoltre la pretesa rappresentanza è oltretutto minoritaria: solo un numero difficilmente calcolabile (basti pensare che in alcune associazioni di categoria tra gli iscritti prevalgono i pensionati) ma sicuramente ben minore al 50% delle imprese iscritte/annotate nel registro imprese, e quindi obbligate al pagamento del diritto annuale, è membro di qualche associazione di categoria.
Vi è poi una grave e duratura inadempienza che rende ancora più debole la legittimità del tributo o quanto meno lo rende più odioso:
2. La legge infatti prevede che “La misura del diritto annuale dovuto (…) determinata dal Ministro dello sviluppo economico (…) a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire, (…) b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative(…)”. Ebbene a tuttora non è stata calcolata detta quota per la situazione strutturale di deficit in cui si trova il sistema camerale! Il risultato è che non essendoci stata alcuna detrazione ai fini del computo, i Diritti dovuti dalle imprese risultano maggiori e l’inefficienza è stata premiata. Tutto ciò sanzionato da semplice inadempienza ministeriale rispetto ai dettami della legge.
Last but not least, la gestione delle spese. È qui che si evidenzia che la mancanza di controllo democratico da parte dei tassati non è pura disquisizione dottrinale e teorica ma reale. Trascendendo dal dato puramente giuridico, sommiamo:
- bilanci molto rilevanti, con proventi correnti annui per €1,4 miliardi (relativi alla somma delle oltre 100 Camere);
- la conclamata mancanza (anche rispetto alla previsione di legge di cui sopra) di criteri di efficienza;
- la libertà da controlli, eccetto, in teoria, i Controlli esterni di gestione da parte della Corte dei Conti, per i quali non è dato, almeno per il comune cittadino (stavo per scrivere: suddito…), neppure conoscere le azioni intraprese per accertare "la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa";
- volumi di spesa ingenti per attività decise da organi la cui rappresentatività è estremamente mediata (corpo delle imprese registrate – associazioni di categoria – organi collegiali camerali).
Aggiungiamo il “vizio” frequente tra chi ha potere di spesa (ma anche p.e. di procedere ad assunzioni) di affidarsi a prassi clientelari e spartitorie per continuare e rafforzare il potere stesso e capiremo facilmente come le Camere di Commercio, almeno le più ricche e potenti, siano oggi un nodo di potere autoreferenziato che, con la compiacente complicità delle associazioni di categoria (oltre che della politica e della stampa locali), perseguono fini che solo apparentemente volgono allo sviluppo delle economie locali.
Chi dubita di queste mie argomentazioni provi a verificare tra i contribuenti la soddisfazione per come sono impiegate le risorse provenienti dai Diritti Annuali!
Infine, nella mia esperienza quasi decennale di funzionario presso un’azienda speciale della Camera romana, da questa licenziato per non aver accettato alcune pratiche “scorrette”, posso testimoniare molti casi di malversazione ed elusione di norme sugli appalti di beni e servizi e di norme concorsuali, specialmente in materia di dirigenza… ma questa è un’altra storia.




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